1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell’anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Qualora il medico in formazione specialistica non usufruisca di tutti i 30 giorni, nell’anno di pertinenza, i restanti non possono essere cumulati a quelli dell’anno successivo. L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all’iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.
1. Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
3. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme previste dalle strutture Sanitarie sede della formazione dei Medici. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e all’ufficio Scuole di Specializzazione dell’Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
4. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza salvo diverse disposizioni delle strutture sanitarie sede della formazione, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e all’ufficio Scuole di specializzazione dell’Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
5. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi, salvo diverse disposizioni delle strutture sanitarie sede della formazione.
6. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, il medico in formazione specialistica ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all’ufficio Scuole di Specializzazione dell’Università, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.
7. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
8. La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica. Resta ferma l’applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in merito al lavoro notturno.
1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Indipendentemente dalla durata della malattia il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa.
3. Successivamente al quarantesimo giorno, l’assenza determina la sospensione della formazione. A questo scopo il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare l’assenza alla Direzione della Scuola e ai competenti uffici dell’amministrazione centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l’importo del trattamento economico.
4. La comunicazione deve essere data dall’inizio dell’assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
5. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.
1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui, pari a 95 ore annue.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, ovvero le 95 ore, vanno recuperate al termine dell’anno di corso e comunque prima del passaggio all’anno successivo o dell’ammissione all’esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.