Tale articolo introduce il diritto a specifici permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per un totale di 18 ore annue (riproporzionate in caso di part-time) comprensive anche dei tempi di viaggio da e per la sede di lavoro. Tali permessi possono essere fruiti su base oraria o su base giornaliera. Nel primo caso non danno luogo alla decurtazione dello stipendio accessorio prevista per i primi 10 giorni di ogni evento di malattia, non sono fruibili nella medesima giornata insieme ad altri permessi orari previsti dalla legge o dal presente CCNL nonché con le ore a recupero accantonate per lavoro straordinario. Nel caso di fruizione per l’intera giornata invece l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è pari all’orario che il dipendente avrebbe dovuto effettuare in quella giornata. La fruizione per l’intera giornata comporta la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi 10 giorni di ogni evento di malattia. L’assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha effettuato la visita o la prestazione. Nel caso in cui i dipendenti si debbano sottoporre periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che determinano temporanea incapacità al lavoro è sufficiente presentare una certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità dei trattamenti sanitari ricorrenti secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori presentano questa certificazione all’amministrazione prima dell’inizio delle terapie. A tale certificazione seguiranno poi le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie secondo il calendario previsto.Resta ferma la possibilità per i dipendenti di avvalersi oltre ai permessi previsti da questo articolo del CCNL anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per particolari motivi familiari e personali e delle ore a recupero accantonate per prestazioni di lavoro straordinario.Per fruire di tali permessi la domanda deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.