Astensione obbligatoria per maternità
Astensione obbligatoria per maternità, a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. La richiedente deve presentare certificazione medica, rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato (ginecologo), attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e si impegna a presentare, entro 30 giorni dall’avvenuta nascita, il certificato di nascita del/la figlio/a, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Congedo di maternità per adozione internazionale
Per richiedere un congedo di maternità per adozione internazionale è necessario allegare o impegnarsi a presentare certificazione dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazionale che attesta la durata dei periodi di permanenza all’estero e autorizzazione rilasciata dall’Ente competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del/dei minore/i in Italia.
Congedo di maternità flessibile
Astensione dal lavoro a partire da un mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto oppure dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.
La richiedente allega:
- dichiarazione del Direttore del Dipartimento/struttura di afferenza attestante che la gestante, sino all’evento del parto, non svolgerà attività che arrechi pregiudizio né alla sua salute né a quella del nascituro;
- certificazione medica, rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato (ginecologo), attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
- parere favorevole, rilasciato dal medico competente del Centro Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori) dell’Ateneo;
Congedo parentale
Congedo parentale e congedo parentale per adozione e affidamento: il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.