Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi, ai sensi dell’art. 30, c. 1 del C.C.N.L. 16.10.08, permessi retribuiti di tre giorni lavorativi all’anno, non frazionabili in ore, in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado - genitori, coniuge, figli, nonni/e e nipoti (figli di figli) - anche non convivente, o del convivente a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.La grave infermità viene documentata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero (compreso Day Hospital e Pronto Soccorso) o intervento chirurgico. Nei primi due casi, il certificato dovrà contenere l’indicazione che trattasi di grave infermità.